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[Regimi] Diritto e rovescio. La Consulta e il lodo Alfano. Perchè e percome.

di Redazione - martedì 13 ottobre 2009 - 348 views

di Isidoro Niolaregime1

Visto che dopo essere stati storicamente un popolo di commissari tecnici, ci siamo riscoperti un popolo di costituzionalisti e dopo aver sentito persino Calderoli e Castelli esprimere il proprio parere in merito ai tecnicismi della sentenza della Corte Costituzionale sul Lodo Alfano, io, che costituzionalista non sono, non posso fare a meno di sfruttare questo potente mezzo mediatico per conferire un barlume di autorevolezza alle mie impressioni sulla sentenza dell’anno. Tanto, più schiocchezze di quelle sentite in questi giorni dubito di potervene raccontare.
Il tutto nasce dal famosissimo Lodo Alfano con il quale viene assicurata la sospensione di ogni procedimento penale in corso nei confronti delle quattro più alte cariche dello Stato (Presidenti di Camera e Senato, Presidente della Repubblica e, ah sì – dimenticavo – Presidente del Consiglio). Il famigerato Lodo viene approvato in tutta fretta dalle Camere con legge ordinaria e spedito al Quirinale per la firma. Il Presidente della Repubblica firma la legge e la manda dritta dritta in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore. Il Presidente della Repubblica nel dare il via libera al Lodo Alfano afferma che, poichè chi quel Lodo l’aveva scritto sembrava aver tenuto conto delle critiche contenute in un’altra famosissima sentenza della Corte Costituzionale, quella del 2004 sull’altrettanto famoso Lodo Schifani, allora si poteva procedere.

Già. Ma cos’era il Lodo Schifani? E in quest’altra (altrettanto famosa) sentenza del 2004 cos’aveva detto di preciso la Corte? E già. Perchè il popolo dei 60 milioni di costituzionalisti è intorno a questo che ha dato il meglio di se sfoggiando competenze tecnico-giuridiche da far impallidire i padri costituenti…
Ora, come tutti ricorderanno, il Lodo Schifani è la brutta copia (ma brutta, per davvero) del Lodo Alfano e su di esso la Corte Costituzionale fece cadere la propria scure perchè chi l’aveva scritto aveva ignorato alla grande gli artt. 3 e 24 della Costituzione: per chi è a digiuno di diritto, l’art. 3 è quello che sancisce il principio d’uguaglianza dinanzi alla legge mentre l’art. 24 sancisce il diritto di difesa dinanzi ai giudici.

In realtà, la formulazione del Lodo Schifani era talmente dispregiativa di questi elementari principi della Carta che i giudici della Consulta neanche ebbero a faticare più di tanto per cancellarla dall’ordinamento (è la fine che fanno le leggi dichiarate incostituzionali). Naturalmente, per riproporre una legge più o meno simile e per non incappare in un’altra sonora bocciatura, i nostri eroi (Alfano e Ghedini) hanno provato a ripartire da quella sentenza cercando di correggere quei madornali errori del Lodo Schifani che la sentenza stessa aveva evidenziato.

Quindi, cosa succede? Succede che i nostri eroi rifanno la legge, sistemano qualche profilo sbagliato di quella vecchia e pensano di essere in una botte di ferro. Peccato però che i soliti giudici milanesi non apprezzano neanche il Lodo Schifani-bis (o Lodo Alfano) e si rivolgono di nuovo alla Corte. Arrivano gli sberleffi e le pernacchie dei nostri eroi, convinti che ormai la lezione l’hanno imparata e che la nuova leggina è a prova di Consulta. E invece no. Invece, la Corte Costituzionale dice che il Lodo Alfano è incostituzionale perchè contrasta con gli art. 3 e 138 della Costituzione. Quest’ultimo articolo dice che le leggi – quando toccano certi principio e certi diritti protetti direttamente dalal Costituzione – devono essere fatte con una legge un po’ più forte (la cd. “legge costituzionale”). I berluscones reagiscono indignati dicendo che la Corte ha contraddetto se stessa: se ci avessero detto nel 2004 che bisogna procedere con legge costituzionale l’avremmo fatto – sostiene l’irritato Guardasigilli, padre (svergognato) del Lodo-bis.

Eh già! Ma qui casca l’asino…Peccato, infatti,  che la Corte Costituzionale nei suoi provvedimenti dice sì che una certa cosa non si fa (o comunque non si fa in quel modo) ma non dice certo quali cose si sarebbero dovute fare (o come). Insomma la legge l’hai scritta male e io te la boccio e ti dico perchè ma non ti dico certo quale testo avresti dovuto presentarmi (o come quel testo avresti dovuto farlo) per essere promosso. E di certo, non ti passo la legge ai raggi X facendo la lista di tutti gli articoli della Costituzione rispetto ai quali la legge è conforme o non lo è.
Ebbene, posto che un giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale non è come una lite tra condomini e può essere introdotto solo per iniziativa di un giudice che deve scrivere una sorta di letterina (chiamata ordinanza di rimessione) alla Consulta nella quale indicare per filo e per segno perchè ritiene che una legge particolare non sia conforme a Costituzione, c’è da dire che nel caso del Lodo Schifani i giudici milanesi (sempre loro!) nella loro letterina alla Corte Costituzionale avevano tirato giù mezza Costituzione sostenendo che sarebbero circa una decina gli articoli della nostra Carta ad essere violati. Tra questi anche l’art. 138,il quale, inverità, non viene mai citato direttamente nella famosa letterina ma ad esso “fa implicito ma chiaro riferimento in tutto l’iter argomentativo del provvedimento [la famosa letterina]” (in questi termini la sentenza del 2004).

Ora che succede? Succede che una legge può essere contraria anche a mezza Costituzione ma non è che la Corte sia obbligata a dirti tutti gli articoli della Costituzione che chi l’ha scritta si è scordato di consultare. Ne basta uno. Uno soltanto, di solito quello più grave, che da solo è capace di demolirti la legge intera. Se poi c’è dell’altro non è che serve per forza scriverlo. Ora però c’è da dire che questo sacrosanto art. 3 della Costituzione è strano. Nel senso che non troverete mai una sentenza della Corte che dichiara incostituzionale una legge solo per contrarietà all’art. 3, in quanto quest’articolo va sempre a braccetto con almeno un altro articolo. Perchè la Consulta può anche dire che quella legge ha violato il principio d’uguaglianza ma poi deve pure dire in relazione a quale diritto costituzionalmente garantito. Ad esempio – parlando per assurdo – se una legge impedisse ai medici di curare i bambini malati non cittadini italiani (figurati se in Italia a qualcuno potrà mai venire un’idea così folle!), il principio d’uguaglianza sarebbe violato in relazione al diritto alla salute, che si trova nell’art. 32 della Costituzione (che lo assicura ad ogni “individuo” e non ad ogni “cittadino”). Così la legge in questione sarebbe contraria agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Cosa simile era accaduta in occasione del Lodo Schifani, dove la Consulta aveva detto che quella disposizione rendeva ineguali i cittadini di fronte all’esercizio del proprio diritto d’azione e di difesa, in quanto essa “accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti”.

Concludendo, la Consulta si espresse in questi termini “La questione è pertanto fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione” ma poi aggiunse una frasetta “Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale”. In soldoni, la Consulta dice che è vero che il giudice di Milano pensa che il Lodo Schifani sia contrario contemporaneamente a mezza Costituzione ma Essa non è che deve per forza verificare se tutte le censure di costituzionalità sollevate siano fondate. Gliene basta rilevarne una (la più grave) per concludere che la legge deve essere fatta fuori dall’ordinamento.
Pertanto, non sembrano ragionevoli le litanie di Alfano&Co. sulla Corte che smentisce se stessa. La Consulta non ha mai detto che non servisse la legge costituzionale per fare il Lodo Schifani. Quella legge era scritta talmente male che non c’era affatto bisogno di arrivare a confrontarla con l’art. 138 della Costituzione (che è disposizione di carattere formale) per bocciarla.

Chiarito questo, l’aspetto che sembra più interessante è che, a ben vedere, la recente sentenza della Consulta sembra segnare un punto a favore dell’allegra brigata Alfano – Ghedini. Peccato che costoro non sembrano in grado di leggere tra le righe del dipositivo (le motivazioni sono ancora ignote). Infatti, già nel 2004 la Consulta si espresse nel senso che il Lodo Schifani tendeva ad assicurare il sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a determinate cariche considerando quello espresso un “interesse apprezzabile che può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale”. Insomma secondo la Corte non è da folli o da criminali preoccuparsi del sereno svolgimento dell’attività politica anche prevedendo il congelamento dei processi penali in corso nei confronti di soggetti che ricoprano talune cariche. Quindi non è che di per sè una legge che introduca l’immunità violi il principio d’eguaglianza ma certamente ciò si verifica quando si pretenda di introdurre tale immunità senza il rispetto di certe formalità.

Ebbene sì, sfatiamo un altro mito. La Consulta non solo non ha smentito se stessa ma neanche ha bocciato nella sostanza il Lodo Alfano. Se così fosse stato, infatti, accanto al famoso art. 3 della Costituzione vi sarebbe stata una disposizione della Costituzione di carattere sostanziale (ad es. l’art. 24 richiamato in occasione del Lodo Schifani). Invece, accanto all’art. 3 (che ricordiamo non può vivere mai da solo) c’è l’art. 138 che prevede che certe leggi vadano approvate secondo un certo iter (ognuna delle Camera deve dare il proprio ok due volte – e non una sola).
In conclusione, certi di avervi annoiato abbastanza, non resta che aspettare il deposito delle motivazioni per essere clamorosamente smentito e spernacchiato. Ma anche in quel caso vi assicuro che vi proporrò la mia lettura tra le righe…

Isidoro Niola _ 27 anni, napoletano emigrato nella Capitale, dove gioca a fare l’avvocato. Scrive perchè è dai tempi di Maradona che sogna di fare il giornalista. Alla disperata ricerca di un eroe di cui cantare le gesta…

Questo articolo è stato pubblicato martedì 13 ottobre 2009 alle 15:13 ed è stato inserito nella categoria: Politica Interna. Puoi seguire ogni risposta all'articolo controllando l'RSS Feed dei commenti. Puoi lasciare un commento, oppure un trackback dal tuo sito.

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15 Commenti per “[Regimi] Diritto e rovescio. La Consulta e il lodo Alfano. Perchè e percome.”

  1. Maria Teresa Ligozzi Says:
    mercoledì 14 ottobre 2009 alle 19:17

    Condivido pienamente.. ottimo contributo! Con la speranza, però, che la attuale Carta Costituzionale, con lo strumento della Corte, perpetui la sua fondamentale funzione.
    Maria Teresa Ligozzi

  2. Demi Romeo Says:
    giovedì 15 ottobre 2009 alle 01:01

    In verità la Corte può esprimere una sentenza-monito indicando i correttivi ai vizi di costituzionalità denunciati precedentemente dalla magistratura mediante ‘ordinanza di rimessione’.
    Dopodiché sarà compito del potere legislativo(e – specialmente – della funzione di indirizzo politico avanzata dal governo) indicare le forme e la normazione in dettaglio sempre nel rispetto dei principi costituzionali, dei diritti fondamentali e – in questo caso – della sentenza “inderogabile” della Consulta.
    Io credo che si sia sbagliato a monte, già con la sentenza del 2004, quando non si espresse un giudizio ampio e articolato su una materia cosi importante.
    Eccessiva discrezionalità dei giudici costituzionali forse?!
    Ecco che la questione del “bilanciamento dei poteri pubblici” trova in questo punto la sua origine e la sua importanza fondamentale.
    Forse andrebbero messe in discussione alcuni elementi del Civil Law per sposare – come avviene di fatto nel meccanismo di impugnazione di una legge ritenuta viziata di costituzionalità – alcune basi del Common Law, il quale darebbe al giudice garante della Costituzione il potere di esprimere una sentenza con forza ed efficacia legislativa, colmando di per sé il vuoto normativo ed evitando il ripetersi di leggi già ritenute incostituzionali perchè vigente il ‘precedente’ da applicare al medesimo caso concreto.

    Demi Romeo

  3. Plex Says:
    giovedì 15 ottobre 2009 alle 17:49

    sei stato chiarissimo e affatto noioso!

    In pratica Demi tu dici che la corte costituzionale dovrebbe potere di dire come cavolo andava scritta la legge risultata incostituzionale e invece di rigettarla modificarla direttamente lei?

  4. [Regimi] Diritto e rovescio. La Consulta e il lodo Alfano. Perchè e percome. | Le Ragioni.it Says:
    giovedì 15 ottobre 2009 alle 20:41

    [...] Tratto da Labouratorio 51 [...]

  5. Demi Romeo Says:
    venerdì 16 ottobre 2009 alle 07:22

    Ho fatto un esempio di scuola.
    Nella nostra ingegneria costituzionale la Corte può – oltre che esprimersi attraverso l’accoglimento o il rigetto SOLTANTO dell’ordinanza di rimessione contenente SU DISCREZIONALITA’ DEL GIUDICE (a quo) gli articoli della Costituzione violati e le leggi (o atti aventi forza di legge) viziati di costituzionalità – esprimersi in diverso modo, già annullando l’efficacia (espungendo si dice) di una sola parte, già indicando le parti da disciplinare affinché si ritenga la legge conforme alla Carta fondamentale. E’ il caso delle c.d. sentenze additive. Naturalmente in questo ultimo caso spetta alla funzione di indirizzo politico esercitata dal Parlamento (o meglio dalla maggioranza) e dal Governo stabilirne il contenuto in dettaglio.
    Il punto essenziale tuttavia è che spetta all’azione interpretativa o ermeneutica della Consulta (interpretazione adeguatrice ed evolutiva, tipiche peraltro dei regimi di Common Law!) estrapolare dall’ordinamento e aggiungere una diversa norma non contenuta nella disposizione impugnata dal giudice a quo. Occhio, il giudice costituzionale non scrive o riforma la legge, bensì ricava la norma stessa dal dettato costituzionale e pertanto obbliga il legislatore e la giurisdizione ad applicare inderogabilmente la medesima norma rinvenuta mediante l’attività interpretativa della Corte.
    Attraverso lo stesso procedimento interpretativo la Corte può sostituire la norma estrapolata dal giudice a quo con quella ricavata dalla propria interpretazione (sentenza sostitutiva).
    Questi sono alcuni esempi delle c.d. “sentenze interpretative”, le quali danno alla funzione giurisprudenziale della Corte un ruolo attivo e – per cosi dire – coraggioso, seppur nei limiti della discrezionalità dei giudici e del categorico rispetto dei principi costituzionali.
    Prima citavo le “sentenze-monito” che riservano alla giurisprudenza della Corte il compito di indicare e di avvisare il legislatore affinché intervenga per rimediare al vizio di costituzionalità accertato.
    Nel caso del logo Alfano io penso che la Consulta avrebbe potuto operare in modo più attivo indicando a priori le mancanze dell’art.138 e contestando attraverso una sentenza di rigetto la parte riguardante l’art.3 sul principio di eguaglianza.
    In tal senso, a mio avviso, sarebbe stato opportuno in passato esprimersi sulle immunità parlamentari – che derogano lo stesso principio – per ragioni di coerenza costituzionale e in virtù del novellato art.68 (modificato con legge costituzionale nel 1993).

    Demi Romeo

  6. Isidoro Niola Says:
    venerdì 16 ottobre 2009 alle 10:35

    L’esempio di Demi è calzante. Esiste un’ampia gamma di sentenze che la Consulta può pronunciare ma sempre nei limiti dell’ordinanza di rimessione. Tuttavia, per rispondere a Plex, ritengo che una sentenza monito nel caso del Lodo Schifani sarebbe stata impossibile da pronunciare. Infatti, la sentenza monito è una sentenza di rigetto in cui la Corte non dichiara l’incostituzionalità della norma ma evidenzia di avere più o meno le mani legate perchè c’è un “buco” legislativo che essa stessa indica secondo quali principi riempire. Demi la citava a mo’ d’esempio per dire (giustamente) che le cose sono un po’ più complesse di come le ho descritte nell’articolo.
    Resta il fatto che nel caso del Lodo Schifani la legge c’era ma era scritta talmente male (rispetto ai principi costituzionali) che non si poteva evitare di eliminarla dall’ordinamento. Poi concordo con Demi che poteva essere utile in via preliminare esaminare la questione procedimentale (art. 138 Cost) e dire che serviva la legge costituzionale per poi passare agli aspetti sostanziali (art. 3 e 24). Tuttavia, il fatto che non l’abbia fatto non rende la Consulta incoerente con se stessa in quanto essa – quando pronuncia sentenza di accoglimento – non è tenuta a evidenziare tutti i profili di incostituzionalità di una legge che le viene sottoposta.
    Sulle differenze tra sistemi di civil law e common law il discorso è complesso ma nella mia esperienza pratica mi pare che i due sistemi non si differenzino gran che in quanto il precedente giurisprudenziale è vincolante per i giudici di common law, i quali però possono – a certe condizioni – tornare sui propri orientamenti (revirement).Nei sistemi di civil law invece i precedenti non vincolano il giudice ma è pur sempre vero che lo influenzano così che la cd. “giurisprudenza consolidata” viene quasi sempre applicata in modo univoco.

  7. Isidoro Niola Says:
    venerdì 16 ottobre 2009 alle 10:36

    Ringrazio gli amici di Ragioni.it per aver inserito l’articolo sul loro sito

  8. Carmelo Fontana Says:
    venerdì 16 ottobre 2009 alle 12:02

    Bravo Isidoro, e meritorio che trovi anche il tempo di scrivere…
    Una cosa pero’ non mi convince – come e’ possibile che l’art. 3 sia violato in relazione all’art. 138? Se e’ vero che l’art. 3 si lega sempre ad un diritto sostanziale o a una liberta’, come puo’ legarsi ad una norma procedurale?
    Non e’ piu’ probabile che la corte abbia indicato due violazioni indipendenti, e successivamente – nelle motivazioni – illustri a quale articolo si leghi la violazione dell’art. 3?

  9. Tommaso Inoz Ciuffoletti Says:
    venerdì 16 ottobre 2009 alle 13:25

    Collaborazioni di Labouratorio con Mondoperaio e Le Nuove Ragioni del Socialismo … alla grande dire! ;)

  10. Isidoro Niola Says:
    venerdì 16 ottobre 2009 alle 14:37

    Ciao Carmelo, l’art. 3 poichè sancisce un principio e non un diritto non può viaggiare da solo se no resterebbe astratto. L’uguaglianza ha senso se la leghi ad un diritto (costituzionalmente garantito).Bisogna essere uguali rispetto a qualche diritto. Pertanto, non penso ci sia stata la doppia cenusura – nella sostanza e nella forma.Anche se nessuno può escluderlo visto che le motivazioni non ci sono. Per il legame art. 3/art. 138 penso che il motivo sia che poichè tutte le deroghe all’art. 3 sono in Costituzione (come c’era anche l’immunità parlamentare) allora se ne vuoi introdurne altre devi andare con legge costituzionale.

  11. Carmelo Fontana Says:
    venerdì 16 ottobre 2009 alle 18:56

    Ottimo – grazie per la risposta. Allora aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza della Consulta piu’ attesa di sempre.

  12. Isidoro Niola Says:
    venerdì 16 ottobre 2009 alle 19:59

    probabilmente smentirà in toto tutto ciò che ho scritto ma chi se ne frega tanto l’ho scritto in apertura che non sono un costituzionalista…un saluto a carmelo

  13. Silvia Acquistapace Says:
    sabato 17 ottobre 2009 alle 10:56

    Siamo su livellidecisamente alti! Grazie a chi trova il temp x spiegare a noi cittadini attoniti siffatte cmplesse procedure!

  14. Isidoro Niola Says:
    martedì 20 ottobre 2009 alle 10:10

    C’ho preso…è il combinato disposto degli artt. 3 e 138 Cost. ad essere stato dicharato incostituzionale dalla Consulta!

  15. Plex Says:
    martedì 20 ottobre 2009 alle 11:18

    grande Isigold!

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